Una contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo sostenendo di non aver mai ricevuto il precedente avviso di accertamento. I giudici di merito le avevano dato torto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il suo ricorso, chiarendo un principio fondamentale sulla notifica atti: in caso di irreperibilità relativa del destinatario, l'ente impositore deve produrre in giudizio non solo l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto, ma anche quello della seconda raccomandata (la C.A.D.) che informa del deposito presso l'ufficio postale. Senza questa doppia prova, la notifica è invalida.
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