L'Amministrazione Finanziaria ha impugnato in appello l'esito favorevole ottenuto da una società contribuente su un avviso di accertamento IVA. I giudici tributari regionali hanno fissato la data di discussione della causa e ne hanno informato soltanto l'ente pubblico, ignorando la sospensione straordinaria dei termini di costituzione prevista per l'emergenza sanitaria. Sebbene la società si sia poi costituita regolarmente entro i termini di legge, la segreteria non le ha mai recapitato l'avviso di fissazione udienza. Il processo si è così svolto a porte chiuse in assenza della contribuente, portando all'annullamento della decisione di primo grado. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'impresa, stabilendo che la mancata comunicazione della trattazione lede irreparabilmente il diritto di difesa e impone la cancellazione totale della sentenza impugnata.
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