L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento anticipato nei confronti di una società in fallimento, notificandolo solo diciannove giorni dopo la chiusura delle operazioni di verifica, senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla legge. L'amministrazione ha giustificato l'urgenza con l'imminente scadenza dei termini di accertamento e con la ricezione tardiva di una segnalazione interna. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che la scadenza dei termini e i ritardi organizzativi interni all'amministrazione non costituiscono motivi di urgenza idonei a legittimare l'anticipazione dell'atto. Di conseguenza, l'accertamento è stato dichiarato nullo e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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