La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza. L'imputato sosteneva l'invalidità dell'alcoltest a causa del mancato avviso assistenza difensore. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro: la prova che l'avviso è stato dato può essere fornita in due modi. È sufficiente che sia menzionato nel verbale di polizia, che ha valore di prova legale. In alternativa, se manca la menzione scritta, la prova può essere data tramite la testimonianza in tribunale dell'agente che ha effettuato il controllo. La condanna dell'automobilista è stata quindi confermata.
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