L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento contro una società per il recupero dell'IVA all'importazione. Dopo la decisione parzialmente favorevole della Commissione Tributaria Regionale, l'Ufficio ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, l'amministrazione finanziaria ha annullato l'atto in autotutela, recependo un orientamento giurisprudenziale consolidato sull'inversione contabile. Di conseguenza, l'Agenzia ha depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla società contribuente. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e ha disposto la compensazione delle spese legali tra le parti, escludendo la condanna dell'amministrazione poiché l'annullamento è derivato dal mutamento della giurisprudenza.
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