Un proprietario terriero ha contestato l'ordinanza del Sindaco che imponeva la rimozione di barriere su una strada vicinale, esercitando il potere di autotutela possessoria. Il TAR e il Consiglio di Stato hanno annullato l'ordinanza, rilevando l'assenza di uso pubblico della via. Una società di servizi ha impugnato la decisione davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, sostenendo che il giudice amministrativo avesse invaso la giurisdizione del giudice ordinario accertando la proprietà della strada. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il giudice amministrativo può accertare in via incidentale la sussistenza dell'uso pubblico per valutare la legittimità dell'ordinanza. Eventuali errori in questo accertamento costituiscono semplici errori di giudizio e non un difetto di giurisdizione.
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