Un Tribunale ha liquidato il compenso spettante a un difensore per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha presentato opposizione al provvedimento di pagamento, eccependo la mancata notificazione dell'atto e la tempestività del proprio intervento. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso per decorrenza dei termini. La Procura ha quindi promosso ricorso per cassazione per contestare tale decisione. La Suprema Corte ha confermato la decadenza dell'opposizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, anche in assenza di rituale comunicazione del decreto, opera il termine lungo di impugnazione decorrente dalla data di pubblicazione originaria del provvedimento. Il compenso del professionista rimane pertanto confermato e pienamente efficace.
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