Una società metalmeccanica ha impugnato un avviso di accertamento TARSU emesso dal Comune, sostenendo di avere diritto a riduzioni per la produzione di rifiuti speciali. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato la domanda per mancanza di prove sulle superfici esenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda per violazione del principio di autosufficienza del ricorso tributario. Il ricorrente non ha infatti riportato nel testo del ricorso i dettagli dell'atto impugnato e le difese dei gradi precedenti, impedendo ai giudici di comprendere i fatti senza consultare altri fascicoli. Inoltre, l'azienda ha richiesto un inammissibile riesame dei fatti di causa, precluso in sede di legittimità. Di conseguenza, l'azienda perde la causa ed è condannata al pagamento del doppio del contributo unificato.
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