Un Ente Pubblico Regionale, subentrato in un contratto di accollo liberatorio di un mutuo, ha citato in giudizio i garanti del debitore originario per recuperare le somme pagate. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando che l'accollo liberatorio estingue le garanzie fideiussorie. L'Ente ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, i controricorrenti hanno eccepito la mancanza della delibera della Giunta Regionale necessaria per autorizzare la lite. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di ius postulandi. La pronuncia stabilisce che l'autorizzazione a stare in giudizio è un requisito essenziale per la legittimazione processuale degli enti pubblici, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e la sua mancanza non sanata comporta l'insanabile inammissibilità del ricorso.
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