Un professionista impugna un avviso di accertamento per maggiori imposte (IRPEF, IRAP, IVA). La Corte di Cassazione gli dà parzialmente ragione, annullando la decisione precedente. La Corte stabilisce due principi chiave: primo, il giudice non può tassare redditi di un anno diverso da quello in contestazione. Secondo, e più importante, l'IRAP non è dovuta se il Fisco non prova l'esistenza di una vera e propria autonoma organizzazione. Il semplice valore della produzione non basta. La sentenza è stata quindi annullata e la questione dovrà essere riesaminata da un nuovo giudice, che dovrà verificare concretamente la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione.
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