Un professionista, socio di una grande società di consulenza, ha richiesto il rimborso dell'IRAP versata, sostenendo di non disporre di un'autonoma organizzazione. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo che l'inserimento in una struttura organizzativa di terzi, anche se complessa e da cui si traggono benefici, non costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta. La chiave è la titolarità e la responsabilità diretta della struttura, non il suo semplice utilizzo.
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