La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso patteggiamento presentato da cinque imputati condannati per estorsione e altri reati. Gli imputati contestavano la determinazione della pena, ma la Corte ha ribadito che, secondo l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è consentito solo per motivi specifici, tra cui non rientra la valutazione discrezionale della sanzione, a meno che non sia illegale.
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