La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché i motivi presentati dall'imputato erano una mera ripetizione di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d'Appello. La Corte ha inoltre ribadito che non è possibile introdurre nuove questioni in sede di legittimità se non sono state oggetto dei motivi di appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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