L'Agente della Riscossione ha presentato ricorso contro l'annullamento di una cartella esattoriale deciso dai giudici di merito. Il motivo del precedente annullamento risiedeva nell'uso di un servizio postale privato per l'invio della raccomandata informativa, necessaria quando il destinatario è assente. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, stabilendo che la notifica cartella di pagamento tramite poste private non è nulla se riguarda un atto amministrativo-tributario e non un atto del processo. La Corte ha chiarito che, sebbene sia indispensabile provare la ricezione della raccomandata informativa (CAD) e non solo la sua spedizione, l'impiego di un operatore privato è legittimo per questa tipologia di atti. Vince l'ente della riscossione: la sentenza precedente è cassata e il caso dovrà essere riesaminato alla luce di questo principio.
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