Una banca ha impugnato un avviso di liquidazione per l'imposta di registro su una sentenza civile, sostenendo la nullità dell'atto per mancanza di motivazione. L'Agenzia delle Entrate riteneva la motivazione non necessaria, dato che la banca era parte nel giudizio originario. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla banca, stabilendo che l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione è inderogabile. L'amministrazione finanziaria deve sempre indicare chiaramente gli elementi essenziali del calcolo (base imponibile, aliquota, imposta), anche se il contribuente conosce l'atto presupposto. La semplice partecipazione al precedente giudizio non esonera il Fisco dal suo dovere di trasparenza. Di conseguenza, il ricorso dell'Agenzia è stato respinto.
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