L'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento dell'imposta proporzionale di registro su un decreto di trasferimento immobiliare emesso dopo l'omologazione di un concordato fallimentare con assuntore. La società acquirente ha impugnato l'atto, sostenendo che l'imposta proporzionale fosse già dovuta sul decreto di omologa, atto che determina l'immediato passaggio di proprietà. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che nel concordato con assunzione il trasferimento dei beni si realizza direttamente con l'omologazione. Di conseguenza, l'imposta di registro su decreto di trasferimento non può essere applicata in misura proporzionale una seconda volta, poiché il decreto del giudice delegato ha un valore meramente esecutivo e serve solo per la trascrizione nei registri immobiliari.
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