L'Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore di una compravendita di terreni ai fini del calcolo dell'imposta di registro. La Società Acquirente ha contestato l'atto, sostenendo che un successivo atto di rettifica avesse ridotto l'estensione dei terreni venduti, escludendo particelle non di proprietà del venditore. I giudici di merito hanno dato ragione alla società. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che l'imposta di registro si applica sul valore del contratto al momento della sua registrazione. Un successivo atto che modifica l'oggetto del contratto non ha effetto retroattivo sulla tassazione del primo atto, ma costituisce un nuovo negozio autonomamente tassabile. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso originario della società, confermando la legittimità del recupero d'imposta.
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