Un contribuente ha contestato un sollecito di pagamento per la tassa sui rifiuti, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti e il difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che anche un sollecito di pagamento, pur essendo un atto atipico, costituisce una pretesa impositiva e deve essere adeguatamente motivato. La sua validità dipende dalla chiara esposizione delle ragioni fattuali e giuridiche del debito, soprattutto se gli atti precedenti non sono stati notificati. Di conseguenza, la sentenza di merito è stata cassata con rinvio.
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