La Corte d'Appello di Roma ha confermato che, nell'azione per la declaratoria di inefficacia di un pagamento ex art. 64 Legge Fallimentare, l'onere della prova della gratuità dell'atto grava sul curatore fallimentare. La semplice produzione di un estratto conto che attesta il pagamento, senza ulteriori elementi che dimostrino l'assenza di una controprestazione (come l'esame delle scritture contabili), non è sufficiente a soddisfare tale onere, specialmente a fronte della contestazione della controparte.
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