Un Comune ha contestato l'esenzione IMU per l'anno 2013 a un Istituto religioso, proprietario di un immobile. L'Istituto sosteneva che l'immobile fosse destinato ad attività non commerciali, come l'abitazione dei membri e la formazione religiosa, rientrando nei criteri per l'esenzione. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione all'Istituto, ritenendo non provata l'attività commerciale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Comune. Ha ribadito che l'onere di dimostrare l'esclusiva destinazione non commerciale dell'immobile spetta all'ente che chiede l'esenzione IMU, non bastando la sua natura di ente non commerciale. La sentenza ha quindi annullato la decisione precedente e rinviato il caso per un nuovo esame.
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