La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per sostituzione di persona. Il motivo, basato su una presunta errata applicazione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto generico e infondato. La Corte ha chiarito che le attenuanti erano già state concesse in primo grado e che il contrasto tra dispositivo e motivazione si risolve con la prevalenza del primo. La pena, ricalcolata dalla Corte d'Appello escludendo la recidiva, non è risultata peggiorativa, rendendo il ricorso privo di fondamento.
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