Un Lavoratore è stato condannato per tentato omicidio e tentata estorsione dopo aver sparato a un Cliente a seguito di un alterco per lo scambio di cavalli. Il Lavoratore ha impugnato la sentenza, contestando la sussistenza della tentata estorsione, il diniego delle attenuanti generiche e la mancata applicazione della continuazione. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. Ha ribadito la logicità della motivazione sulla tentata estorsione e la corretta esclusione delle attenuanti generiche, data la pericolosità e l'assenza di pentimento del Lavoratore, escludendo un unico disegno criminoso.
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