La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da due imputati contro una sentenza della Corte d'Appello. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi del ricorso erano una semplice ripetizione di argomentazioni già respinte in secondo grado, non costituendo una critica specifica alla sentenza impugnata. Inoltre, la Corte ha ribadito che la valutazione sulle attenuanti generiche è una prerogativa del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Infine, ha giudicato inammissibile un motivo sollevato per la prima volta in Cassazione. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »