La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso patteggiamento presentato da un imputato condannato per furto. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Corte ha ribadito che, secondo l'art. 448 c.p.p., tale motivo non è ammesso per impugnare sentenze di applicazione della pena concordata, condannando l'imputato anche a una sanzione pecuniaria.
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