La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una condanna per il reato di ricettazione. L'imputato contestava la responsabilità penale, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha confermato che la gravità della condotta e i numerosi precedenti penali impediscono l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131 bis c.p. Inoltre, la pena irrogata, essendo inferiore alla media edittale e supportata da una motivazione logica basata sulla capacità criminale del soggetto, non è sindacabile in sede di legittimità.
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