L'Imputato, condannato in primo grado per rapina aggravata, ha concordato in appello la rideterminazione della pena tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la propria responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è ammesso solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Le contestazioni sul merito o sulla misura della pena concordata sono precluse, salvo il caso di pena illegale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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