Lo Straniero, già espulso dall'Italia, compiva un reingresso non autorizzato nel territorio nazionale. Per giustificare la condotta, invocava il matrimonio contratto con una persona residente in Italia, sostenendo il proprio diritto al ricongiungimento familiare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dello Straniero. I giudici hanno chiarito che il matrimonio non cancella il reato di reingresso non autorizzato. Per esercitare legittimamente il diritto al ricongiungimento, il soggetto espulso deve prima richiedere e ottenere una specifica autorizzazione dalle autorità italiane. Di conseguenza, lo Straniero è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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