Un imputato, accusato di porto illegale di arma da sparo e lesioni personali, ha concordato un patteggiamento. Successivamente, ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata verifica dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma del 2017, il ricorso contro patteggiamento è consentito solo per motivi tassativi, come l'espressione della volontà o l'illegalità della pena. Non è possibile contestare la mancata applicazione delle attenuanti o richiedere il proscioglimento. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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