La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo condannato per diversi episodi di rapina, tentata e consumata. L'imputato lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso è privo di specificità e riproduce motivi già respinti. Inoltre, la presenza di una recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale impedisce, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, di considerare le circostanze attenuanti come prevalenti sulle aggravanti. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna del ricorrente, ordinando anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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