La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero condannato per spaccio continuato di eroina. La difesa chiedeva il riconoscimento dello spaccio di lieve entità, sostenendo si trattasse di piccolo spaccio occasionale. I giudici hanno invece confermato la gravità del fatto, evidenziando una struttura organizzata, cessioni ripetute a numerosi clienti e l'uso di utenze telefoniche dedicate. La Corte ha ribadito che per escludere lo spaccio di lieve entità basta anche un solo elemento negativo, come la continuità dell'attività o la pericolosità della sostanza. Di conseguenza, sono state negate le attenuanti generiche ed è stata confermata l'espulsione dal territorio nazionale, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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