La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per la detenzione di una pistola lanciarazzi modificata, respingendo la sua richiesta di applicare l'attenuante del fatto di lieve entità. I giudici hanno stabilito che la modifica dell'arma ne aumentava notevolmente la pericolosità, escludendo la possibilità di considerarla un fatto minore. Inoltre, la personalità negativa dell'imputato, già gravato da precedenti penali, ha contribuito a negare qualsiasi sconto di pena. La Corte ha ribadito che per concedere l'attenuante del fatto di lieve entità è necessario valutare sia la scarsa offensività dell'arma sia la non pericolosità del soggetto, condizioni non presenti in questo caso.
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