L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società vari costi indeducibili, tra cui fatture per presunte operazioni inesistenti, quote di ammortamento e spese di gestione per immobili strumentali. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Fisco soffermandosi unicamente sulle operazioni inesistenti e trascurando del tutto le contestazioni relative ai costi degli immobili. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda su questo punto specifico. I giudici supremi hanno stabilito che l'omessa valutazione di una distinta domanda difensiva costituisce vizio di omessa pronuncia, non potendosi considerare assorbita in modo implicito. La sentenza è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della Corte tributaria regionale.
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