Un Brigadiere dei Carabinieri, abusando della sua divisa, costringeva i dipendenti di una panetteria a consegnargli gratuitamente prodotti da forno. Condannato per concussione, ha fatto ricorso in Cassazione contestando la mancata applicazione di un'ulteriore attenuante per il danno di lieve entità. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un importante principio sull'assorbimento attenuante speciale: la circostanza attenuante specifica per i reati contro la pubblica amministrazione di lieve entità (art. 323-bis c.p.) assorbe e prevale su quella generica prevista per il danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), impedendo una doppia valutazione dello stesso elemento a favore del reo. La condanna è quindi diventata definitiva.
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