La Corte di Cassazione conferma l'inammissibilità di un appello penale per la mancata elezione di domicilio contestuale all'atto di impugnazione. La sentenza chiarisce il regime transitorio seguito alla recente riforma normativa (L. 114/2024), stabilendo che per le impugnazioni presentate prima del 25 agosto 2024 si applica la disciplina previgente, che richiedeva tale adempimento a pena di inammissibilità appello. La Corte rigetta inoltre la questione di legittimità costituzionale, ritenendo la norma una scelta legislativa ragionevole.
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