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Assegnazione dei crediti

Definizione

Provvedimento del giudice dell'esecuzione che trasferisce formalmente al creditore il diritto di riscuotere la somma dal terzo.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Pignoramento presso terzi: la mancata citazione annulla la causa
Un creditore ha avviato un pignoramento presso terzi per bloccare somme dovute a uno Stato debitore da parte di alcune società. Nel procedimento è intervenuto un secondo creditore e il giudice ha assegnato le somme pignorate. Successivamente, una terza azienda creditrice ha presentato opposizione agli atti esecutivi, contestando la mancata riunione di una precedente procedura e ottenendo l'accoglimento dal Tribunale. La Corte di Cassazione ha però rilevato la nullità dell'intero giudizio di opposizione perché non vi ha partecipato uno dei soggetti terzi pignorati. Nel pignoramento presso terzi, infatti, il terzo debitore è sempre litisconsorte necessario (partecipante obbligatorio). La Suprema Corte ha dunque cassato la sentenza e rimesso la causa al primo giudice.
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Ordinanza di assegnazione: titolo esecutivo e giudicato esterno
Una società creditrice ha avviato un pignoramento presso terzi contro un Comune, ottenendo un'ordinanza di assegnazione crediti per oltre 98.000 euro. Il giudice dell'esecuzione ha poi corretto d'ufficio il provvedimento, subordinando il pagamento al raggiungimento del quarto stato di avanzamento lavori da parte dell'appaltatore originario. La creditrice ha comunque promosso il recupero contro il tesoriere comunale e il Comune ha proposto opposizione lamentando l'inesistenza del titolo esecutivo a causa della condizione non ancora verificata. La Suprema Corte ha confermato il rigetto dell'opposizione: una precedente sentenza passata in giudicato ha annullato la correzione dell'ordinanza, ripristinando il pieno valore del titolo esecutivo originario.
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Pignoramento presso terzi: tutela delle spese per l’intervenuto
In una procedura di pignoramento presso terzi, un creditore intervenuto ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Il provvedimento aveva assegnato l'intero importo pignorato alla sola creditrice principale, ignorando il creditore concorrente ed escludendo la liquidazione delle sue spese legali. Successivamente, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere. I giudici di merito hanno ritenuto che i crediti fossero stati interamente soddisfatti sia dall'ordinanza contestata, sia da una diversa procedura esecutiva. La Corte di Cassazione ha ribaltato la pronuncia. Gli Ermellini hanno stabilito che l'assegnazione ottenuta in una causa separata non estingue automaticamente i diritti maturati per le spese di intervento nella procedura originaria, né un'ordinanza impugnata può eliminare l'interesse a contestarla.
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