La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p. Il motivo del ricorso, relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, è stato giudicato aspecifico, in quanto non si confrontava con la logica coerente della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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