Un imputato per associazione mafiosa ha chiesto la ricusazione del giudice, sostenendo la sua parzialità per aver già giudicato, in un altro processo, l'esistenza dello stesso clan. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il principio sancito è che la precedente valutazione sull'esistenza di un'associazione criminale non comporta un automatico pregiudizio verso un altro imputato in un processo separato. La ricusazione del giudice è valida solo se, nel primo giudizio, è stata valutata la responsabilità penale personale e diretta del nuovo imputato, cosa che in questo caso non era avvenuta. L'istanza è stata inoltre respinta per genericità, non avendo l'imputato provato di averla presentata tempestivamente.
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