La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per possesso ingiustificato di grimaldelli nei confronti di un automobilista. Nella sua vettura era stato trovato un 'jammer', un disturbatore di frequenze. L'uomo si era difeso sostenendo che l'oggetto non fosse suo, ma di un passeggero. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: per la configurabilità del reato non conta la proprietà dell'oggetto, ma la sua 'disponibilità concreta ed immediata'. Essendo il jammer visibile e a portata di mano del conducente, la sua consapevolezza e possibilità di utilizzo erano sufficienti per la condanna. L'appello è stato quindi respinto.
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