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Art. 707 Codice Penale

Definizione

È la norma che punisce chi viene sorpreso in possesso di chiavi alterate o di strumenti adatti ad aprire o forzare serrature (grimaldelli), senza essere in grado di giustificarne la detenzione.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Nega le circostanze attenuanti generiche: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un individuo per possesso ingiustificato di arnesi da scasso. L'imputato aveva richiesto uno sconto di pena basato sulle circostanze attenuanti generiche, ma la sua richiesta è stata respinta. I giudici hanno stabilito un principio importante: la sola assenza di elementi positivi e favorevoli a carico dell'imputato è una ragione sufficiente per negare la concessione delle attenuanti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Condannato per grimaldelli: la giustificazione tardiva non salva
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli (art. 707 c.p.). L'imputato era stato trovato con un'auto in una zona e non aveva fornito una giustificazione credibile e immediata. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tentava di far riesaminare i fatti alla Cassazione, un'operazione non consentita. La Corte ha ribadito che il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge, non rivalutare le prove. Di conseguenza, l'uomo è stato condannato a pagare le spese processuali e una multa alla Cassa delle ammende.
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Jammer in auto: condanna per possesso di grimaldelli anche non tuo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per possesso ingiustificato di grimaldelli nei confronti di un automobilista. Nella sua vettura era stato trovato un 'jammer', un disturbatore di frequenze. L'uomo si era difeso sostenendo che l'oggetto non fosse suo, ma di un passeggero. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: per la configurabilità del reato non conta la proprietà dell'oggetto, ma la sua 'disponibilità concreta ed immediata'. Essendo il jammer visibile e a portata di mano del conducente, la sua consapevolezza e possibilità di utilizzo erano sufficienti per la condanna. L'appello è stato quindi respinto.
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