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Art. 58-ter ord. pen.

Definizione

Norma che disciplina l'accertamento giudiziale della collaborazione impossibile o inesigibile come presupposto per la concessione di benefici penitenziari a condannati per reati ostativi che non collaborano.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Reati ostativi: cumulo di pene e benefici
La Cassazione ha stabilito che, in caso di cumulo tra ergastolo e pene temporanee per reati ostativi, non basta l'espiazione dell'isolamento diurno per considerare estinte queste ultime. Per accedere ai benefici, è necessario aver scontato anche metà della pena temporanea. La Corte ha rigettato il ricorso di un detenuto, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza sull'inammissibilità dell'istanza di liberazione condizionale.
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Collaborazione con la giustizia: quando è utile?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22281/2025, ha respinto il ricorso di un detenuto a cui era stata negata la certificazione della collaborazione con la giustizia. La Corte ha chiarito che, per ottenere i benefici, non è sufficiente il passato riconoscimento di un'attenuante, ma è necessaria una valutazione autonoma che accerti un contributo concreto, decisivo e affidabile alla giustizia, non generico o contraddittorio.
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Inesigibilità collaborazione: no a benefici per l’informatore
Un condannato per gravi reati ha richiesto l'accesso a misure alternative basandosi sulla sua attività di informatore di polizia e sull'inesigibilità collaborazione con la giustizia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che il ruolo di informatore non equivale a quello di collaboratore di giustizia e che il ricorrente non ha fornito prove sufficienti a dimostrare l'impossibilità o l'irrilevanza di una sua collaborazione formale.
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