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Art. 496 c.p.

Definizione

Norma che punisce chiunque, interrogato sulla propria identità o qualità personali, rende dichiarazioni mendaci a un pubblico ufficiale.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

False dichiarazioni sulla propria identità: condanna inevitabile
L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità (Art. 496 c.p.). La difesa ha contestato la ricostruzione dei fatti e il mancato riconoscimento del vizio di mente, totale o parziale, nonostante un disturbo psichico documentato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le contestazioni sui fatti non sono ammissibili in sede di legittimità e che il vizio di mente è stato sollevato in modo generico, senza smentire la motivazione dei giudici di merito. Di conseguenza, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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False dichiarazioni sulla propria identità: condanna inevitabile
Un automobilista, fermato dalla Polizia locale per guida pericolosa, ha fornito ripetutamente generalità false senza esibire documenti, rivelando la vera identità solo all'arrivo dei Carabinieri. Condannato per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità, l'uomo ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato si consuma nel momento in cui vengono fornite le false generalità, a nulla rilevando il successivo ravvedimento davanti ai Carabinieri. Inoltre, la Cassazione ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, giustificato dai precedenti penali del ricorrente. L'automobilista perde definitivamente la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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False dichiarazioni sull’identità: mentire alla polizia costa caro
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di false dichiarazioni sull'identità a carico di un cittadino che aveva fornito generalità non veritiere alla polizia giudiziaria. Il ricorrente ha tentato di giustificare la propria condotta invocando l'istituto del reato impossibile, sostenendo che le sue affermazioni fossero palesemente inidonee a trarre in inganno gli agenti operanti. I giudici di legittimità hanno tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come le doglianze fossero generiche e finalizzate esclusivamente a una rivalutazione dei fatti, preclusa in sede di Cassazione. La decisione ribadisce l'importanza della veridicità delle informazioni fornite alle autorità per la tutela della fede pubblica. Oltre alla conferma della pena, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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