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Art. 493-Ter C.P.

Definizione

La norma del codice penale che punisce l'uso non autorizzato, la falsificazione o il possesso ingiustificato di carte di credito o di pagamento altrui.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Uso indebito di carte di credito: ricorso generico e condanna
L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Roma relativa al reato di uso indebito di carte di credito. La difesa ha lamentato la violazione di legge e il difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione perché le censure sollevate erano generiche e prive dei requisiti prescritti dal codice di procedura penale. L'atto difensivo non indicava gli elementi specifici per contestare la sentenza di merito. Per questo motivo, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Indebito utilizzo di carte di pagamento: telecamere contro alibi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per il reato di indebito utilizzo di carte di pagamento. L'imputato contestava l'attendibilità delle riprese di videosorveglianza che lo ritraevano durante il fatto, lamentando l'assenza di impronte digitali o testimoni oculari. La Suprema Corte ha confermato la validità della condanna, evidenziando che i giudici di merito hanno correttamente fondato la decisione sulle immagini delle telecamere, supportate dal riconoscimento certo effettuato dagli agenti di polizia che già conoscevano il soggetto. I giudici hanno inoltre respinto la tesi difensiva secondo cui la vittima avrebbe agevolato il reato con un comportamento negligente. L'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Art. 493-ter c.p.: inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un soggetto per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, previsto dall'Art. 493-ter c.p. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché l'imputato si è limitato a riproporre le medesime contestazioni di fatto già esaminate e respinte dalla Corte d'Appello. I giudici di merito avevano accertato la responsabilità basandosi sulla regolare registrazione dell'imputato in una struttura alberghiera tramite documenti validi. La Suprema Corte ha ribadito che, in presenza di una motivazione logica e non contraddittoria, il giudizio di merito non può essere oggetto di revisione in sede di legittimità.
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