La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un soggetto per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, previsto dall'Art. 493-ter c.p. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché l'imputato si è limitato a riproporre le medesime contestazioni di fatto già esaminate e respinte dalla Corte d'Appello. I giudici di merito avevano accertato la responsabilità basandosi sulla regolare registrazione dell'imputato in una struttura alberghiera tramite documenti validi. La Suprema Corte ha ribadito che, in presenza di una motivazione logica e non contraddittoria, il giudizio di merito non può essere oggetto di revisione in sede di legittimità.
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