Un'azienda ha subito ingenti danni alle proprie apparecchiature a causa di uno sbalzo di tensione e ha citato in giudizio il fornitore di energia. Il Tribunale ha accolto la domanda, qualificando la distribuzione di energia elettrica come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. La società fornitrice è stata condannata al risarcimento del danno, poiché non ha fornito la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee a evitare l'evento.
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