La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per furto aggravato e attentato a impianti di pubblica utilità. In secondo grado, la difesa aveva operato una rinuncia ai motivi d'appello riguardanti la responsabilità penale, concentrandosi solo sulla riduzione della pena. Ottenuto lo sconto sanzionatorio, l'imputato ha tentato di ricorrere in Cassazione chiedendo l'assoluzione immediata. Gli Ermellini hanno chiarito che la rinuncia ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della condanna per i capi non contestati. Di conseguenza, non è più possibile sollevare questioni di merito o chiedere l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. in sede di legittimità, poiché la decisione sulla colpevolezza è divenuta irrevocabile.
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