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Art. 1227 c.c.

Definizione

Norma del codice civile che riduce o esclude il risarcimento del danno se il creditore ha contribuito con la propria condotta negligente a causarlo o aggravarlo.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Risarcimento Danni Fauna Selvatica: Ente Parco e Azienda, responsabilità condivisa
Un'azienda di ittiocoltura ha chiesto il risarcimento danni per la perdita di prodotto ittico causata da uccelli predatori, la cui proliferazione era stata favorita dall'istituzione di un Ente Parco. I proprietari lamentavano l'omissione dell'Ente nel ripristinare l'equilibrio naturale e l'ostacolo alla difesa delle vasche. La Corte d'Appello aveva ridotto significativamente il risarcimento, riconoscendo un concorso di colpa dell'azienda per il ritardo nell'installazione delle reti protettive. La Corte di Cassazione, esaminando sia il ricorso principale dei proprietari che quello incidentale dell'Ente Parco, ha rigettato entrambi. Ha confermato che il ritardo nell'adozione delle misure protettive da parte dell'azienda ha contribuito al danno, senza però interrompere il nesso di causalità con la responsabilità dell'Ente. La sentenza ha ribadito i principi sul Risarcimento Danni Fauna Selvatica e sulla valutazione del concorso di colpa del danneggiato.
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Onere della prova del danno: il dovere del creditore
Un istituto di credito ha citato in giudizio un notaio per un errore in una relazione ipotecaria. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della banca, confermando che il creditore ha l'onere della prova del danno e deve dimostrare di aver agito con ordinaria diligenza per evitare o limitare il pregiudizio, ad esempio escutendo tempestivamente i garanti del finanziamento. La mancata azione del creditore ha interrotto il nesso di causalità tra l'errore del professionista e il danno finale.
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Obblighi restitutori: no all’art. 1227 c.c. post risoluzione
La Corte di Cassazione, in un caso relativo a investimenti in obbligazioni argentine, ha stabilito un principio fondamentale sugli obblighi restitutori a seguito della risoluzione di un contratto di intermediazione finanziaria. La Corte ha chiarito che il dovere del creditore di non aggravare il danno (art. 1227 c.c.) non si applica alle pretese di restituzione. Di conseguenza, il rifiuto dell'investitore di aderire a un'offerta pubblica di scambio (OPSV) non può ridurre l'importo che la banca inadempiente è tenuta a restituire. La sentenza conferma invece che l'investitore deve restituire le cedole percepite e che la mala fede della banca non è presunta ma va provata.
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