Un'azienda di ittiocoltura ha chiesto il risarcimento danni per la perdita di prodotto ittico causata da uccelli predatori, la cui proliferazione era stata favorita dall'istituzione di un Ente Parco. I proprietari lamentavano l'omissione dell'Ente nel ripristinare l'equilibrio naturale e l'ostacolo alla difesa delle vasche. La Corte d'Appello aveva ridotto significativamente il risarcimento, riconoscendo un concorso di colpa dell'azienda per il ritardo nell'installazione delle reti protettive. La Corte di Cassazione, esaminando sia il ricorso principale dei proprietari che quello incidentale dell'Ente Parco, ha rigettato entrambi. Ha confermato che il ritardo nell'adozione delle misure protettive da parte dell'azienda ha contribuito al danno, senza però interrompere il nesso di causalità con la responsabilità dell'Ente. La sentenza ha ribadito i principi sul Risarcimento Danni Fauna Selvatica e sulla valutazione del concorso di colpa del danneggiato.
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