Una società ha citato in giudizio la Camera di Commercio (CCIAA) per danni, sostenendo di aver ricevuto in ritardo la comunicazione di una rinuncia a un arbitrato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che non sussiste la responsabilità della CCIAA. I giudici hanno chiarito che il termine per la comunicazione decorre dalla data di protocollazione dell'atto, non dalla sua ricezione, e che la valutazione della tempestività può basarsi sul criterio dei "giorni lavorativi", ritenendo congruo un termine di sette giorni nel caso specifico.
Continua »