Un imputato ricorre in Cassazione lamentando un vizio di motivazione sulla quantificazione della pena. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo che la valutazione discrezionale del giudice, se motivata sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p. come la gravità del fatto e i precedenti penali, non è sindacabile in sede di legittimità.
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