Un avvocato, titolare di una pensione ottenuta tramite la totalizzazione di contributi versati in diverse gestioni, si è opposto a una cartella di pagamento per contributi previdenziali non versati, sostenendo di avere diritto a un'aliquota ridotta. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, confermando che l'obbligo di versamento dei contributi in misura piena sussiste. La riduzione è un beneficio eccezionale riservato solo agli avvocati che percepiscono una pensione di vecchiaia direttamente dalla Cassa di previdenza forense e non a chi la ottiene tramite totalizzazione con altri enti.
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