La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di due soci accomandanti per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo (art. 681 c.p.). I ricorrenti sostenevano di essere stati semplicemente presenti sul posto al momento del controllo. Tuttavia, i giudici hanno accertato che i due soggetti avevano partecipato attivamente all'allestimento delle misure di sicurezza, agendo come gestori di fatto. La Corte ha chiarito che la norma si applica a chiunque apra un locale senza rispettare le prescrizioni di sicurezza, anche solo occasionalmente. Inoltre, i giudici hanno escluso l'applicazione retroattiva di riforme amministrative successive più favorevoli, poiché il disvalore penale del fatto commesso sotto la vecchia disciplina rimane intatto. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
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