La Corte di Cassazione ha stabilito che un'impugnazione presentata da un imputato detenuto non può essere dichiarata inammissibile per la mancata elezione di domicilio. La Corte ha chiarito che tale onere, previsto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p., non si applica ai soggetti in stato di detenzione, poiché le notifiche devono essere eseguite personalmente presso il luogo di detenzione. La sentenza impugnata, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello, è stata annullata e gli atti sono stati rinviati alla Corte d'Appello per la prosecuzione del giudizio.
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