L'Agenzia delle Entrate ha emesso un atto di contestazione contro una società per omesso versamento di ritenute d'acconto, basandosi su un precedente avviso di accertamento. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale ha annullato l'atto presupposto. L'amministrazione finanziaria ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'annullamento non fosse definitivo perché ancora impugnabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'annullamento dell'atto presupposto fa venir meno la pretesa tributaria anche prima del passaggio in giudicato della sentenza. Inoltre, nel caso specifico, l'annullamento era ormai definitivo a causa dell'inammissibilità del ricorso principale decisa in un altro giudizio. Vince la società contribuente.
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